1. L’evoluzione del codice di deontologia forense in materia di pubblicità
2. Gli articoli del Codice Deontologico Forense in tema di pubblicita’
3. La pubblicità dello studio legale nell’ottica del codice di deontologia coincide con l’informazione del cliente
4. Il marketing 3.0 e la sua perfetta aderenza al codice di deontologia forense
L’evoluzione del codice di deontologia forense in materia di pubblicità
Il codice deontologico non è piu’, come in passato, un ostacolo alla comunicazione dello studio legale. Il divieto di farsi pubblicità ha subito nel tempo un progressivo sgretolamento.
Analizziamo l’evoluzione in materia di pubblicità per gli avvocati, in modo da comprendere quanta strada sia stata fatta negli ultimi 25 anni e come i dubbi in ordine alla liceità della stessa da parte dei professionisti del foro, siano assolutamente da accantonare.
Ripercorriamo il lungo percorso:
Solo nel 1997 l’avvocato non poteva offrire consulenza legale on-line perché considerata accaparramento di clientela.
I più anziani ricorderanno che l’articolo 17-bis, del codice aggiornato alle modifiche approvate nel 2011, prevedeva che l’avvocato potesse utilizzare un sito internet solo previa tempestiva segnalazione al Consiglio dell’Ordine.
Il sito non avrebbe potuto fornire consulenza on-line dovendosi limitare ad essere una semplice vetrina informativa.
L’articolo 2 della legge del 4 agosto 2006 n. 248 (legge di conversione del decreto Bersani) abrogava il divieto di farsi pubblicità liberalizzando il diritto a fornire informazioni, anche di tipo economico, sulla propria attività professionale eventualmente anche pubblicizzando tariffe proposte promozionali.
Con la legge del 31/12/2012 n. 247 di riforma dell’ordinamento professionale e grazie alle successive riforme del codice deontologico forense sì disegnarono regole peculiari rispetto a quelle delle altre professioni regolamentate.
L’articolo 10 della legge citata ha liberalizzato la pubblicità informativa con qualunque mezzo, anche informatico, a condizione che le informazioni siano trasparenti, veritiere corrette, non comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
Il Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 ha ripreso in toto la norma.
L’attuale versione del Codice deontologico forense è quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018 in cui viene riportato quanto deliberato dalla cnf nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018.
Gli articoli del Codice Deontologico Forense in tema di pubblicita’.
Le norme basilari in tema di pubblicità e di attrazione della clientela dell’attuale Codice Deontologico sono gli articoli 17 e 35
Precisamente :
L’articolo 17 intitolato “Informazione sull’esercizio dell’attività professionale” e’ inserito nel Titolo I “Principi Generali” (Art. 17 – Codice Deontologico Forense)
L’articolo 35 intitolato “Dovere di corretta informazione” è inserito nel Titolo II “Rapporti con il cliente e con la parte assistita” (Art. 35 – Codice Deontologico Forense)
La pubblicità dello studio legale nell’ottica del codice di deontologia coincide con l’informazione del cliente.
È da rimarcare come il codice deontologico non parli mai di pubblicità ma di informazione, facendo coincidere i due concetti. L’uso del termine non e’ assolutamente casuale. Si e’ voluto porre l’accento sulla funzione sociale della comunicazione dello studio legale.
Le informazioni alla clientela possono essere fornite con qualunque mezzo, anche informatico, ma sempre nei limiti della dignità e decoro della professione.
Ecco allora, schematizzando il tipo di informazioni di uno studio legale che possono essere fornite ai clienti:
– INFORMAZIONI OBBLIGATORIE : Il professionista deve indicare obbligatoriamente il titolo professionale, l’ ordine di appartenenza, la denominazione dello studio, titoli scientifici e professionali.
– INFORMAZIONI SULLO STUDIO E ATTIVITA’ PROFESSIONALE: Attività professionale svolta, organizzazione dello studio, struttura dello studio, eventuali specializzazioni. Natura e limiti dell’obbligazione professionale.
– NOMINATIVI DA INSERIRE NELLO STUDIO LEGALE : Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
Non si può utilizzare il nome di un professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
– INFORMAZIONI SUI TITOLI PROFESSIONALI : il professionista può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia, o sia stato, docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento. Non si possono inserire titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
– PER I PRATICANTI : L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l’eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione.
Quanto al contenuto delle informazioni esse devono possedere 5 requisiti positivi e soggiacciono a 5 divieti :
– I 5 REQUISITI POSITIVI : Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette, devono rispettare la segretezza e la riservatezza dei clienti ( per cui l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano)
– I 5 DIVIETI SUL CONTENUTO : le informazioni NON possono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie suggestive e comparative.
Il marketing 3.0 e la sua perfetta aderenza al codice di deontologia forense.
La pubblicità dello studio legale nell’ottica del codice di deontologia coincide dunque con la corretta informazione sull’esercizio dell’attività professionale nell’ottica della tutela del cliehnte.
Nel tempo La comunicazione di marketing si è evoluta. Seguendo la schematizzazione di Kotler possiamo dire che nel marketing si possono individuare tre periodi :
– Marketing 1.0 degli anni 50 e 60 : quando tutto era da ricostruire. E’ l’epoca della dolce vita, della Vespa, della Fiat 500. E’ l’epoca del boom economico : c’è fermento e voglia di fare. Il marketing spiega i prodotti alla grande massa : è l’azienda che decide cosa produrre.
– Marketing 2.0 dagli anni 70 agli anni 90 : con la prima crisi petrolifera mondiale la crescita dell’economia rallenta e si conosce la stagflazione. Sono gli anni dell’austerity, in cui per la prima volta dopo la guerra si pone l’attenzione consumi e al risparmio energetico. La parola d’ordine è informarsi e imparare. Nasce il consumatore. Dalla gestione del prodotto si passa alla gestione del cliente. Si ha una segmentazione del mercato in base ai bisogni dei clienti da soddisfare. Il marketing crea bisogni e sogni. Non si vendono più prodotti, ma emozioni : siamo negli anni della Milano da bere delle griffe degli status symbol. E’ un marketing emozionale il marketing diventa story-telling.
– Marketing 3.0 dalla fine degli anni 90 ai giorni nostri : sono anni che segneranno una nuova fase della comunicazione. La caduta del muro di Berlino, Piazza Tienanmen, la diffusione di internet segna una nuova tappa della storia e dello sviluppo del marketing. Il mondo diventa globalizzato, il consumatore contemporaneamente consuma e genera. Si passa ad un marketing orizzontale dove sono i consumatori che parlano tra di loro del prodotto e le aziende ne devono tenere conto. Chi usa prodotti e servizi ne parla con altri, li commenta, avanza richieste e li critica definendone in molti casi le sorti. Nasce la figura dell’ influencer : l’impresa ascolta i commenti, accoglie le richieste e si adegua.
Oggi il marketing oltre ad ascoltare il consumatore offre soluzioni ai problemi della società: non procura delle emozioni fini a sé stesse, ma delle soluzioni etiche e crea valore.
E’ il marketing che informa con correttezza e verità che crea il prodotto con il pubblico e lo basa sulla autenticità.
Informazione, verita’, correttezza, etica e trasparenza. Questi i principi del marketing 3.0 che ruota intorno al cliente. Sono identitici ai criteri di informazione del codice di deontologia che ruota intorno alla tutela dell’assistito.
Codice di deontologia forense e marketing: svelato il segreto
Indice
L’evoluzione del codice di deontologia forense in materia di pubblicità
Il codice deontologico non è piu’, come in passato, un ostacolo alla comunicazione dello studio legale. Il divieto di farsi pubblicità ha subito nel tempo un progressivo sgretolamento.
Analizziamo l’evoluzione in materia di pubblicità per gli avvocati, in modo da comprendere quanta strada sia stata fatta negli ultimi 25 anni e come i dubbi in ordine alla liceità della stessa da parte dei professionisti del foro, siano assolutamente da accantonare.
Ripercorriamo il lungo percorso:
Solo nel 1997 l’avvocato non poteva offrire consulenza legale on-line perché considerata accaparramento di clientela.
I più anziani ricorderanno che l’articolo 17-bis, del codice aggiornato alle modifiche approvate nel 2011, prevedeva che l’avvocato potesse utilizzare un sito internet solo previa tempestiva segnalazione al Consiglio dell’Ordine.
Il sito non avrebbe potuto fornire consulenza on-line dovendosi limitare ad essere una semplice vetrina informativa.
L’articolo 2 della legge del 4 agosto 2006 n. 248 (legge di conversione del decreto Bersani) abrogava il divieto di farsi pubblicità liberalizzando il diritto a fornire informazioni, anche di tipo economico, sulla propria attività professionale eventualmente anche pubblicizzando tariffe proposte promozionali.
Con la legge del 31/12/2012 n. 247 di riforma dell’ordinamento professionale e grazie alle successive riforme del codice deontologico forense sì disegnarono regole peculiari rispetto a quelle delle altre professioni regolamentate.
L’articolo 10 della legge citata ha liberalizzato la pubblicità informativa con qualunque mezzo, anche informatico, a condizione che le informazioni siano trasparenti, veritiere corrette, non comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
Il Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 ha ripreso in toto la norma.
L’attuale versione del Codice deontologico forense è quella pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 86 del 13 aprile 2018 in cui viene riportato quanto deliberato dalla cnf nella seduta amministrativa del 23 febbraio 2018.
Gli articoli del Codice Deontologico Forense in tema di pubblicita’.
Le norme basilari in tema di pubblicità e di attrazione della clientela dell’attuale Codice Deontologico sono gli articoli 17 e 35
Precisamente :
La pubblicità dello studio legale nell’ottica del codice di deontologia coincide con l’informazione del cliente.
È da rimarcare come il codice deontologico non parli mai di pubblicità ma di informazione, facendo coincidere i due concetti. L’uso del termine non e’ assolutamente casuale. Si e’ voluto porre l’accento sulla funzione sociale della comunicazione dello studio legale.
Le informazioni alla clientela possono essere fornite con qualunque mezzo, anche informatico, ma sempre nei limiti della dignità e decoro della professione.
Ecco allora, schematizzando il tipo di informazioni di uno studio legale che possono essere fornite ai clienti:
Non si può utilizzare il nome di un professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
Quanto al contenuto delle informazioni esse devono possedere 5 requisiti positivi e soggiacciono a 5 divieti :
Il marketing 3.0 e la sua perfetta aderenza al codice di deontologia forense.
La pubblicità dello studio legale nell’ottica del codice di deontologia coincide dunque con la corretta informazione sull’esercizio dell’attività professionale nell’ottica della tutela del cliehnte.
Nel tempo La comunicazione di marketing si è evoluta. Seguendo la schematizzazione di Kotler possiamo dire che nel marketing si possono individuare tre periodi :
Oggi il marketing oltre ad ascoltare il consumatore offre soluzioni ai problemi della società: non procura delle emozioni fini a sé stesse, ma delle soluzioni etiche e crea valore.
E’ il marketing che informa con correttezza e verità che crea il prodotto con il pubblico e lo basa sulla autenticità.
Informazione, verita’, correttezza, etica e trasparenza. Questi i principi del marketing 3.0 che ruota intorno al cliente. Sono identitici ai criteri di informazione del codice di deontologia che ruota intorno alla tutela dell’assistito.
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